Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
Con le espressioni « otto giorni » o « quindici giorni » s'intende non già una o due settimane ma otto o quindici giorni effettivi.
Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
Non sono ammessi giorni di rispetto nè legali nè giudiziari.
Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
Con la espressione « mezzo mese » si intende il termine di quindici giorni.
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Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il
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Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.
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Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali
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in uno dei due giorni feriali successivi.
Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
alterazioni (articolo 88); la prescrizione (articoli 94 e 95); i giorni festivi, il computo dei termini e l'inammissibilità dei giorni di rispetto (articoli 96
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successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.
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L'interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all'intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso d'inosservanza di
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Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni
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giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, se la cambiale sia già scaduta o sia a vista, oppure dalla data della